Classi di concorso e verifica della validità del proprio titolo
Per capire a quale classe di concorso si può accedere con la propria laurea (cioè quali materie si possono insegnare), e per verificare se il proprio curriculum è coerente con i requisiti di legge o se è necessario colmare eventuali gap formativi con l'integrazione di alcuni esami curriculari, si raccomanda di leggere con attenzione la normativa di riferimento e le tabelle riportate di seguito e per ulteriori dettagli o chiarimenti, contattare l'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato).
1) Regolamento sulle classi di concorso (dispone la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso relative al vecchio e al nuovo ordinamento):
- DPR 19 del 14 febbraio 2016 e relative tabelle
2) Decreto correttivo e integrativo del DPR n.19/2016 (dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso)
- D.M. 259 del 9 maggio 2017
-allegato A, allegato B, allegato C, allegato D, allegato E
Si precisa che il D.M. 259/2017 integra e non sostituisce il precedente DPR 19/2016.
Infatti le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso ma solo quelle riportate nell'allegato A. Per tutte le altre classi valgono i requisiti richiesti dal DPR 19/2016. Perciò per verificare le classi di concorso a cui accedere tramite la propria laurea e quali sono gli eventuali gap formativi da integrare bisogna far riferimento all'all. A del DPR 19/2016 e alla successiva integrazione presente all'allegato A del D.M. 259/2017.
Esistono poi dei siti che individuano, sulla base del titolo di studio indicato, le classi di concorso accessibili e i corrispondenti gap formativi. Si raccomanda sempre però di verificare la normativa, che è l'unica fonte di riferimento giuridicamente valida.
Note sulla modalità di lettura della tab.A (come indicato nella pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso)
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.