Consiglio della Scuola
Art. 6 del Regolamento delle Scuole di Ateneo - Il Consiglio della Scuola (Statuto art. 52)
1. Il Consiglio della Scuola è composto: a) dal Presidente del Consiglio, che lo presiede; b) dai Direttori, o loro delegati, dei Dipartimenti in essa raggruppati, che ne sono componenti di diritto; c) da non più di 5 rappresentanti dei Presidenti dei Corsi di Studio, designati da loro medesimi, da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione e da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Dottorato, attivate presso i Dipartimenti raggruppati nella Scuola; d) da una rappresentanza elettiva degli studenti.